Il convenzionamento del richiedente attribuisce allo stesso la qualifica di socio sostenitore dell’associazione, con diritto di voto nell’assemblea dei soci cosi come da statuto associativo.
Il socio convenzionato è tenuto a corrispondere la quota associativa previo bonifico bancario con importo variabile a seconda della categoria (privato o azienda).
Il mancato adempimento degli obblighi del socio convenzionato determina ipso iure la decadenza dalla qualità in parola.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal contratto si rimanda a quanto prescritto nello statuto, nell’atto costitutivo e nei regolamenti dell’associazione SOS Tasse.
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Art. 1) E’costituita , una Associazione denominata:
«ASSOCIAZIONE SOS TASSE ONLUS »
codice fiscale 94019480246
L’ Associazione ha sede in Arzignano (VI). Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria ma solo l’obbligo di comunicazione a cura del Consiglio Direttivo agli uffici competenti sede potrà essere variata. Potrà istituire ed aprire sedi secondarie ed unità locali in Italia ed all’Estero.
E’ fatto obbligo di usare l’acromino ONLUS in alternativa alla locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione al pubblico.
Scopo dell’Associazione
Art.2) L’Associazione non ha scopi di lucro, è apartitica e aconfessionale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in favore delle persone in situazione di forte svantaggio sociale. Scopi dell’Associazione sono:
L’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione, le seguenti attività:
Le attività di cui al comma precedente sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.
Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
Art.3) La valutazione della condizione di "svantaggio" costituisce un giudizio complessivo inteso ad individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale.
Situazioni di svantaggio possono, pertanto, riscontrarsi nei seguenti casi: -indigenti;
Lo status di persona in forte svantaggio sociale dovrà essere verificato singolarmente dalla compresenza delle condizioni oggettive di svantaggio e il loro riscontro ove possibile da parte di qualsiasi soggetto pubblico (Asl, servizi sociali) e/o sulla base di parametri oggettivi (isee, indice soglia di povertà Istat).
Svolgimento dell’attività
Art. 4) )L’associazione non persegue scopi di lucro, ed è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus ad eccezione di quelle direttamente connesse.
Durata
Art. 5) La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.
Soci
Art.6) Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
Art.7) L’ammissione all’Associazione è deliberata, con giudizio inappellabile e senza obbligo di motivazione, dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art. 8 ) Tutti i soci hanno diritto di:
• partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
• partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
• godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell’art. 16 del presente Statuto.
Art. 9) Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro cinque giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea, o dal Collegio dei Probiviri se presente, nella prima riunione ordinaria.
Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
Assemblea dei Soci
Art. 13) Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.
Art. 14) L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.
Art. 15) L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante invito su gruppo telematico, invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione / affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Art. 16) Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
L’assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
Art. 17) All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA:
• approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;
• eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
• eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
• deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
IN SEDE STRAORDINARIA:
• deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
• deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
• deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse • generale posto all’ordine del giorno.
Art. 18) L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente
costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Art. 19) L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per dieci giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione.
Consiglio Direttivo e Presidente
Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di quindici membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico istituzionale, purchè autorizzate dal Consiglio e documentate. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni decadono dalla carica. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea, affinchè provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo
Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
• le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
• le decisioni relative alle attività da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
• le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
• la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
• la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
• la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
• la fissazione delle quote sociali;
• la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
• la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
• la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con mediante invito su gruppo telematico, invio e-mail / lettera cartacea da recapitarsi almeno otto giorni prima della
data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono
presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio/video conferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Art.24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dal consiglio direttivo, tra i componenti del consiglio direttivo.
Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di
assenza o impedimento.
Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea entro 20 giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.
Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
Art.30) Il Comitato scientifico è l’organo tecnico dell’Associazione ed ha funzioni di consulenza sulla sua attività. Esso è costituito da associati o da non associati nominati dal Consiglio direttivo. I componenti del Comitato scientifico associati partecipano con diritto di voto alle riunioni dell’Assemblea al pari degli altri associati, e, se invitati, partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo, ma senza diritto di voto. I componenti del Comitato scientifico che non siano associati possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea ed alle riunioni del Consiglio direttivo solo su invito, e senza diritto di voto. I componenti del Comitato scientifico sono nominati a tempo indeterminato e sono sempre revocabili dal Consiglio direttivo.
Collegio dei Probiviri
Art. 31) L’Associazione può dotarsi, se ritenuto opportuno del Collegio dei Probiviri che potrà espletare anche le funzioni di controllo contabile.
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea per tre anni e rieleggibili alla scadenza.
Al Collegio dei Probiviri è affidato il compito di dirimere le questioni interpretative inerenti lo statuto o i regolamenti interni che possono sorgere tra soci o tra soci ed organi associativi o tra organi associativi.
In caso di funzioni di controllo contabile è' compito del Collegio dei Probiviri controllare l'andamento della gestione ed il buon funzionamento amministrativo e contabile. Esso deve inoltre sottoporre annualmente all'Assemblea la propria relazione sul rendiconto delle entrate e delle uscite, senza formalità alcuna.
Patrimonio, esercizio finanziario e bilancio
Art. 32) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
proventi, eventualmente conseguiti dall’Associazione per le attività connesse.
Art. 33) L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
Scioglimento
Art. 34) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà
anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni Onlus con finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Norme finali
Art. 35) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al Collegio dei Probiviri, o, in sua assenza, al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.
Art. 36) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
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